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LA FOTO DELLA SETTIMANA a cura di NICOLA D'ALESSIO
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267. ANCORA SULLE RAPPRESENTANZE DI GENERE O “QUOTE ROSA” di Chiara Passarella
Con
la Legge
215/2012 sono state introdotte importanti novità in materia di rappresentanze di genere negli organi
esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso. E’ stata pubblicata, infatti, nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, la Legge 23 novembre 2012, n. 215,
recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze
di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". La legge
contiene importanti novità circa la parità di accesso alle cariche elettive e
agli organi esecutivi dei comuni, delle provincie e delle regioni. L'articolo 5, in particolare,
attribuisce alle consigliere di parità ulteriori ed importanti funzioni di
vigilanza e di verifica in merito alla composizione delle commissioni d'esame
relative a bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni. Le pari
opportunità saranno finalmente una prerogativa (e non più una mera facoltà)
nell'establishment degli enti locali.
Con il varo di questa legge, infatti, gli enti locali sono tenuti a garantire
la presenza di entrambi i sessi nei consigli, nelle giunte e nelle
rappresentanze in genere. Entriamo nel dettaglio delle previsioni. Innanzitutto,
entro sei mesi dal 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della norma) gli
enti locali sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti con la
previsione di garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli
organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Ancora, le modalità di elezione dei
consigli circoscrizionali e la nomina degli organi esecutivi di questi devono
garantire il rispetto di tale principio. Sul versante elettorale, la legge
prevede che anche le liste di candidati devono assicurare la presenza di
entrambi i sessi. Operando una modifica agli articoli 71 e 73 del TUEL, la norma dispone che
nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a
tale ultima soglia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in lista per
più del 66%. E, al momento della votazione, si prevede l'espressione della
doppia preferenza. In tali casi, l'elettore potrà indicare due candidati, ma
obbligatoriamente di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda
preferenza espressa. La legge in esame, poi, prevede che deve essere garantita
la promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche
elettive regionali, con misure che incentivino l'accesso "del genere
sottorappresentato" alle cariche elettive. Sul versante delle pari
opportunità nel pubblico impiego, la norma dispone un'integrazione al testo
dell'articolo 57 del D.Lgs. n.
165/2001, prevedendo che la riserva alle donne di un terzo dei posti
dicomponente delle commissioni di concorso, sia arrotondata all'unità
superiore, qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità
inferiore se tale cifra sia inferiore a 0,5. In ogni caso, l'atto di nomina
della commissione di concorso deve essere inviato, entro tre giorni alla
consigliera o consigliere di parità nazionale o regionale (in base
all'amministrazione che ha bandito il concorso) per la necessaria verifica di
tali prescrizioni. Voglio anche segnalare una interessante sentenza del Tar
Campania – Salerno - Sentenza 5 dicembre 2012 , n. 2251, con la
quale il Tar si pronuncia sulla
legittimazione al ricorso dei consiglieri comunali avverso il decreto sindacale
di nomina della Giunta, precisando come tale legittimazione deve riconoscersi a
tutti i consiglieri, a prescindere dal sesso, allorché oggetto di censura sia
la mancata rappresentanza femminile in seno all'organo collegiale. Ad avviso del Tribunale, infatti, a fronte di
un decreto sindacale di nomina della Giunta che non contempli componenti di sesso
femminile, deve escludersi che, l'interesse al ricorso sia prerogativa
esclusiva dei soli consiglieri comunali di sesso femminile. La garanzia
dell'equilibrio di genere in seno agli organismi politici esecutivi risponde,
infatti, non solo all'interesse degli appartenenti al sesso di volta in volta
non adeguatamente rappresentato, ma riflette anche l'interesse generale,
riconducibile al principio di buon andamento dell'azione pubblica (art. 97, Cost.), che, attraverso
l'accesso paritario agli uffici pubblici e cariche elettive, la collettività
intera possa beneficiare dell'apporto personalistico e qualificato di valori e
competenze di cui sono portatori, nella diversità, i soggetti appartenenti ad entrambi
i generi. Ne consegue che, ogni consigliere comunale ha interesse a contestare
la violazione della parità democratica, onde ripristinare l'equilibrio di
genere in conformità ai vincoli di obiettivo apposti al potere sindacale di
nomina dei componenti della giunta comunale. CHIARA PASSARELLA
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